Comunicazioni in applicazione del Decreto legge n. 172 del 26-11-2021 pubblicato in G. U..
A tutto il personale dell'I.C. "35° Scudillo Salvemini"
Prot. 10697/1.1.h. Napoli, 04/12/2021
Il Decreto Legge n. 172 art. 2 estende a partire dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale a tutto il personale scolastico.
L'obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose
Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale mediante l’acquisizione delle informazioni necessarie: è poi tenuto ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque 1’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione da1 diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell’articolo 4 del Decreto-Legge n. 19 del 2020 consistente nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500, mentre restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COV1D-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.
Si allega: D.L. n. 172 del 26/11/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Bianca Vinci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93






